Art. 5.

      1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le norme necessarie ad adeguare, per i periodi lavorativi di effettiva e comprovata esposizione all'amianto decorrenti dal 1o ottobre 2003, le disposizioni della presente legge ai princìpi e criteri contenuti nell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nell'articolo 3,

 

Pag. 5

comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 non può comportare in alcun caso oneri a carico del bilancio dello Stato, in aggiunta a quelli quantificati all'articolo 6.